Art. 2.
(Indennità di prima sistemazione).

      1. Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, trasferito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, l'aumento previsto dall'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte la mensilità della indennità integrativa speciale in godimento.